Art. 3.
(Delega al Governo per l'emanazione di
un testo unico in materia di comunione
e condominio degli edifici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di comunione e condominio degli edifici, ivi comprese le disposizioni che regolamentano adempimenti pubblici del condominio e degli amministratori.